Art. 2.
(Norme di attuazione).

      1. Il servizio telefonico è affidato all'Associazione nazionale per le infezioni osteoarticolari (ANIO), organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione della presente legge, che prevede, ai sensi del comma 1, che l'organizzazione e la conduzione del servizio telefonico siano affidate all'ANIO.

 

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      3. L'ANIO istituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, un Comitato nazionale operativo, con il compito di attivare e di gestire il servizio telefonico.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della solidarietà sociale, è istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, un Comitato nazionale di monitoraggio per la vigilanza e il controllo del servizio telefonico.
      5. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, la maggiore azienda concessionaria del servizio di telefonia fissa mette a disposizione del servizio telefonico un numero telefonico unico gratuito, utilizzabile su tutto il territorio nazionale, e un numero adeguato di linee.
      6. Il costo del traffico del servizio telefonico è posto a carico dello Stato.